È possibile la rinuncia delle agevolazioni per la prima casa? In tal caso, quando? La questione è stata affrontata dalla Cassazione con la sentenza n. 24420 dell’11 settembre 2024. Nell’esaminare il caso, la Suprema Corte si è soffermata sulla non revocabilità del beneficio fiscale, delimitando l’ipotesi di revoca a quella che avviene nei termini prescritti ex lege per il trasferimento della residenza, in linea con quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 105 del 2011. Vediamo quanto precisato.
Rinuncia delle agevolazioni prima casa per acquistarne un’altra
La vicenda, come illustrato da Fisco Oggi, ha visto protagonista un contribuente che, per beneficiare nuovamente delle agevolazioni prima casa possedendo già un altro immobile per il quale ha goduto degli stessi benefici, vuole rinunciare al precedente beneficio già accordato. Si ricorda che una delle condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa, come stabilito dalla lettera c) della nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur (Dpr n. 131/1986), prevede che nell’atto di acquisto l’acquirente “dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo”.
Nel formulare la sua decisione, la Suprema Corte ha sottolineato che “la disciplina fiscale sulle agevolazioni prima casa accorda all’Amministrazione finanziaria il potere di revocare i benefici fiscali nell’ipotesi in cui il contribuente ometta il trasferimento della residenza anagrafica entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto”. Chiarendo poi che “non è prevista una decadenza ex lege dall’agevolazione, correlata automaticamente al presupposto indicato, dovendo tale decadenza essere comunque subordinata all’esercizio del potere dell’ufficio”.
Nel caso in esame, come evidenziato da Fisco Oggi, “l’attestazione con cui il contribuente dichiara di volere abdicare dall’agevolazione è stata formalizzata in prossimità del nuovo acquisto e a distanza di quasi dieci anni rispetto al primo acquisto immobiliare, per il quale il ricorrente aveva fruito del beneficio, effettuato in un Comune diverso da quello in cui è ubicato l’immobile oggetto del più recente acquisto. Ciò è avvenuto quando il fatto generatore dell’agevolazione si era da anni consolidato riguardo al primo immobile acquistato e il relativo rapporto tributario si era definitivamente estinto. Il legislatore fiscale, quindi, non prevede la possibilità di rinunciare alle agevolazioni prima casa”.
Aggiungendo che “il rapporto giuridico-tributario, che sorge a seguito della dichiarazione resa in atto dal soggetto acquirente e avente a oggetto il possesso dei requisiti prescritti dalla nota II-bis) deve ritenersi perfezionato laddove le condizioni risultino effettivamente sussistenti”. Alla luce di ciò, una volta ottenuta, l’agevolazione prima casa non sarà più revocabile, “salvo il caso in cui la dichiarazione resa dal contribuente riguardi l’impegno a trasferire entro diciotto mesi la propria residenza”. In tal caso, poiché il requisito della residenza è rimesso a una condotta del contribuente, “quest’ultimo può revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile”. Ma la revoca è possibile “solo in pendenza del relativo termine tenuto conto che prima della scadenza del predetto termine il contribuente risulta ancora in tempo per adempiere all’impegno preso”.
Qualora l’acquirente non voglia adempiere all’impegno assunto nell’atto, deve presentare un’apposita istanza “all’ufficio presso il quale lo stesso atto è stato registrato, con cui revoca la dichiarazione d’intenti espressa di volere trasferire la propria residenza nel Comune nel termine di diciotto mesi dall’acquisto e richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione”. Una volta decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto senza che il contribuente abbia provveduto a trasferire la residenza o a presentare all’ufficio dell’Agenzia un’istanza con cui revoca la predetta dichiarazione di intenti, si verifica la decadenza dall’agevolazione prima casa fruita in sede di registrazione dell’atto.
La Corte ha poi ricordato quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 105 del 2011. In particolare, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate cita una precedente sentenza della Cassazione (n. 8784 del 28 giugno 2000), con la quale viene precisato che la dichiarazione di voler fruire del beneficio “non è revocabile per definizione, tanto meno in vista di un successivo atto di acquisto”. La risoluzione precisa poi che se si presenta istanza, “l’ufficio procede alla riliquidazione dell’atto di compravendita e alla notifica di apposito avviso di liquidazione dell’imposta dovuta oltre che degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di compravendita”.
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